PEC

Ultima modifica 24 Febbraio 2023

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/1/2009 supplemento ordinario n. 14/L è stata pubblicata la legge 28 gennaio 2009 n. 2 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale”.
Di particolare importanza sono i commi 7 e 8 dell’art. 16 che così letteralmente dispongono:
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.
La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard che però in più ha caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione. La PEC è quindi un sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Tale valenza naturalmente è valida solo se il mittente e il destinatario hanno caselle di posta elettronica certificata.
Infatti se una delle caselle coinvolte nella trasmissione non è una PEC vengono a mancare alcuni elementi della certezza della comunicazione. In questo caso non viene fornita la ricevuta di avvenuta consegna.
Una volta inviato un messaggio tramite PEC ad un destinatario fornito di PEC il provider certificherà al mittente prova della consegna con data e ora e del contenuto del messaggio.
Questo sistema consente alla pubblica amministrazione un notevole risparmio di fondi in quanto vengono meno gli oneri di trasmissione della corrispondenza raccomandata con avviso di ritorno.
Di conseguenza l’obbligo di dotarsi di apposita casella di posta elettronica certificata da parte degli iscritti agli Albi consente all’Ordine di riferimento di poter risparmiare sugli appositi stanziamenti di bilancio, in quanto diversi atti devono necessariamente avvenire attraverso posta raccomandata.
Solo la convocazione dell’Assemblea ordinaria in forma cartacea costa all’Ordine circa € 600,00 all’anno, che vengono raddoppiati quando nello stesso anno viene convocata l’Assemblea elettorale.
Pertanto sottoscrivere una casella di PEC oltre che un atto obbligatorio per legge diventa un vero sostegno al proprio Ordine provinciale da parte della nostra famiglia professionale.

 

Convenzione-OPI VC-ARUBA
Sollecito indirizzo PEC
Secondo sollecito PEC
Terzo sollecito bonario PEC