MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DECRETO MILLE PROROGHE

Ultima modifica 11 Maggio 2023

Gazzetta Ufficiale, serie generale, 76 del 30 marzo 2023. (c.d. Decreto Mille Proroghe)

Art. 15 – Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero L’art. 15, co. 1, del Decreto legge in argomento dispone testualmente che “fino al 31 dicembre 2025 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell’attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio sanitarie pubbliche o private o private accreditate, una professione sanitaria o l’attività prevista per gli operatori di interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero”.

In continuità con le precedenti previsioni derogatorie, la norma sopra richiamata ha quale fine quello di fornire una adeguata risposta alla grave carenza di personale consentendo di rafforzare l’attività assistenziale sul territorio nazionale e garantire, dunque, l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nelle strutture sanitarie.

Di qui, la possibilità, fino al 31 dicembre 2025, dell’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento. Il successivo comma 2 dell’art. 15 del D.L. n. 34/2023 prevede, altresì, che “entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa di cui al comma 1”.

Nelle more dell’adozione della predetta disciplina di dettaglio continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all’articolo 13 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

Gli interessati dovranno presentare, pertanto, apposita istanza, corredata da certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, alle sole Regioni o alle provincie autonome che hanno la competenza esclusiva sulla procedura amministrativa per il rilascio della deroga al riconoscimento.

Si evidenzia, da ultimo, che i professionisti non dovranno più comunicare la predetta deroga all’Ordine competente in quanto il comma 5 dell’articolo in commento ha abrogato espressamente la relativa previsione inserita dall’art. 4 – ter, co. 1, lett. b), del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 e s.m.i. (c.d. Decreto Mille Proroghe).